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Guida al domicilio professionale: cosa sapere

Domicilio professionale cos’è

Per poter capire che cosa sia il domicilio professionale, è opportuno fornire prima una rapida spiegazione dei concetti di domicilio e residenza in senso più generale.

Nella legislazione italiana, il tema è normato dall’articolo n.43 del Codice Civile, dove si stabilisce che:

“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

Residenza e domicilio, quindi, non sono la stessa cosa e non devono necessariamente coincidere.
Un’ulteriore e fondamentale differenza è che la residenza va sempre dichiarata presso l’ufficio anagrafe del Comune, il quale provvederà poi all’invio, entro 45 giorni, di un proprio ispettore per compiere una verifica.

Il domicilio invece non è vincolato a dichiarazioni formali: non ci si deve, insomma, recare all’ufficio anagrafe per dichiararlo e non potrà essere rilasciato un certificato di domicilio.

Molte categorie di professionisti per poter esercitare devono obbligatoriamente far parte di un Ordine professionale e iscriversi quindi a un Albo, ovvero un elenco che certifica nomi e dati dei professionisti abilitati all’esercizio di una certa professione. Per citarne solo alcuni: gli avvocati, i notai, i dottori commercialisti, gli architetti, gli psicologi, i medici, i giornalisti e i farmacisti.

Per poter essere ammessi all’interno di un Ordine è necessario riportare nella documentazione di iscrizione il proprio domicilio professionale.
Come requisito per l’accettazione nell’Ordine, infatti, viene richiesto di indicare un indirizzo stabile come garanzia di reperibilità; se in passato si richiedeva l’indirizzo di residenza, oggi invece viene richiesto quello del domicilio professionale.
Ciò avviene in accordo con l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che recita:

“Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.”

Il domicilio professionale quindi non deve coincidere con il luogo di residenza.
Un avvocato, ad esempio, ha l’obbligo di legge di iscriversi nell’Albo del circondario del tribunale dove ha il domicilio professionale. Ciò però può significare, ad esempio, che potrà avere la propria residenza a Genova, ma il proprio domicilio professionale a Torino e quindi iscriversi all’Albo in quest’ultima città.

Questo in quanto il domicilio professionale è il luogo in cui viene stabilita la sede principale della propria attività lavorativa, con i relativi affari e interessi.
Residenza e domicilio professionale possono coincidere qualora un professionista svolga la propria attività nella propria dimora.

 

Elezione domicilio professionale

Come dicevamo sopra, il domicilio non è registrabile presso l’ufficio anagrafe e quindi alle domande d’iscrizione ad un Albo professionale non potrà essere allegato un certificato di domiciliazione professionale.

Viene dichiarato quindi dal professionista tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (un’autocertificazione).

Si può eleggere soltanto un indirizzo a cui far corrispondere il proprio domicilio professionale: ciò non significa comunque che un professionista non possa lavorare in diversi studi professionali o in diverse città.
A tal proposito è bene ricordare che non è possibile iscriversi a diversi Albi per la stessa professione (ad esempio, non ci si potrà iscrivere contemporaneamente all’Albo degli avvocati di Roma e di Milano), anche se in alcuni casi, qualora si sia in possesso di più abilitazioni, si potrà essere iscritti contemporaneamente agli Ordini di differenti professioni, salvo nei casi in cui ciò sia vietato per legge o nei casi in cui il regolamento dell’Ordine preveda delle incompatibilità.

In questo senso, il proprio domicilio professionale deve essere indicato nel luogo di principale svolgimento della propria attività professionale.

Come richiedere il domicilio professionale

Abbiamo spiegato che il domicilio professionale va dichiarato tramite un’autocertificazione al momento dell’iscrizione all’Albo.

È importante indicare effettivamente il luogo in cui l’attività viene svolta in modo prevalente e in cui sono collocati i propri principali interessi.

Ciò in quanto gli Ordini professionali hanno potere di verifica sul domicilio professionale dei propri iscritti, sulla base di una serie di indicatori oggettivi in grado di dimostrare l’attività che viene abitualmente svolta in quel luogo (ad esempio il fatturato, la frequenza e il numero di clienti).

Soprattutto per un professionista che non possiede ancora un proprio studio ma non desidera lavorare direttamente dalla propria abitazione, è possibile indicare come proprio domicilio professionale anche un business center o un ufficio in coworking .
Anche in questo caso ovviamente però deve poter essere dimostrabile che all’indirizzo indicato si svolga la maggior parte della propria attività lavorativa e che vi gravitino i propri maggiori interessi professionali.

L’Ordine ha il diritto di avviare inoltre una cancellazione d’ufficio di un professionista da un Albo qualora emerga la mancanza dei requisiti.

Un professionista che decida di trasferire il proprio domicilio professionale ha inoltre il dovere di comunicare tempestivamente la variazione al proprio Ordine di appartenenza.
Nel caso in cui questo cambiamento determini lo spostamento in una zona coperta da un albo differente, va anche richiesto il trasferimento al relativo albo professionale: ciò significa che un avvocato che sposti il proprio domicilio professionale da Torino a Milano dovrà anche richiedere la cancellazione dall’albo degli avvocati di Torino e l’iscrizione a quello di Milano.

In conclusione, possiamo riassumere dicendo che:
1. Il domicilio professionale è il luogo in cui il professionista stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi di tipo professionale;
2. Deve essere indicato da tutti i professionisti che intendano iscriversi ad un Ordine o Albo;
3. Va dichiarato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
4. Può essere stabilito anche in un business center e in un ufficio in coworking, purché rispetti le caratteristiche necessarie.

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